Art. 4.

      1. Alla copertura del personale dell'Agenzia si provvede mediante le procedure di reclutamento previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.